Nel corso degli anni si è assistito a vari dibattiti sull’argomento, che hanno portato nel 1978 alla sottoscrizione da parte di alcune associazioni, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, avvenuta presso la sede UNESCO, di Parigi. Un codice di natura etico, privo di valore giuridico, che rappresenta un primo passo verso il riconoscimento dei diritti degli animali.
In seguito sono state emanate diverse convenzione europee e leggi italiane, con cui sono stati messi in primo piano gli interessi degli animali, attraverso la punizione di condotte sbagliate dell'uomo.
Diritto alla vita degli animali
Il diritto alla vita è diretto a tutelare l’integrità fisica degli animali, attraverso le leggi del codice penale che puniscono con la reclusione coloro che causano la more dell’animale in maniera intenzionale, per crudeltà e senza motivo.
Diritto a non soffrire
Il maltrattamento degli animali, la provocazione di sofferenze fisiche, le sevizie, e la sottoposizione a fatiche e a lavori insopportabile in base alle loro caratteristiche etologiche sono vietate e punibili con la reclusione e il pagamento a una sanzione. In tale diritto, rientra anche il divieto di somministrare sostanze o sottoporre gli animali a trattamenti che possono procurare loro dei danni alla salute.
Diritto a non essere addestrati con sofferenza
L’addestramento degli animali deve avvenire con metodi educativi che stimolino la loro intelligenza, senza ricorrere a pratiche che provocano dolore e sofferenza ingiustificata, come nel caso del collare elettronico.
Diritto a essere curati e non essere abbandonati
Gli animali hanno diritto a vivere in ambienti adeguati alle loro esigenze ed essere curati, al fine di garantire lo il benessere psico-fisico e condizioni di vita compatibili con la loro natura. Il proprietario o coloro che si occupano di loro abitualmente deve nutrirli, assicurare un'adeguata igiene e protezione. Inoltre, per quanto riguarda gli animali d'affezione, se vengono abbandonati di configura un reato, punibile dall'articolo 727 del codice penale, con la reclusione il pagamento di un'ammenda.
Diritto a non essere oggetto di spettacoli e combattimenti
Gli animali non devono essere oggetto di spettacolarizzazioni, che comportano sevizie, sofferenze e condizioni non compatibili con la loro natura. Non devono essere utilizzati nell’esercizio di scommesse clandestine o in combattimenti e competizioni non autorizzati, che mettono in pericolo la loro integrità fisica.